Per prodotti ortofrutticoli si intendono i prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco.
I prodotti ortofrutticoli che devono rispettare le norme di qualità comunitarie sono elencati nell'allegato I del Reg. 2200/96.
In particolare:
- ORTAGGI: agli; asparagi; cavolfiori e carciofi; carote; cavoli di bruxelles, cavoli, cappucci e verzotti, sedani a coste, spinaci, cetrioli, cicoria witloof, cipolle, fagiolini, lattughe, indivie ricce e scarole, melanzane e zucchine, pimenti o peperoni dolci, piselli, pomodori, porri, funghi coltivati;
- FRUTTA: agrumi: arance dolci, limoni, mandarini, compresi satsuma, clementine wilkings e simili, ibridi di agrumi; albicocche, avocadi, ciliegie, cocomeri, fragole, kiwi, mele e pere, meloni, pesche e nettarine, nocciole, noci, prugne uva da tavola.
Le norme di qualità comunitarie si applicano a chiunque esponga per la vendita, consegni o commercializzi all’interno della Comunità i suddetti prodotti.
Su ogni imballaggio (sia sulle cassette, sia sulle confezioni di frutta e verdura come vassoi di polistirolo, vaschette, sacchetti a rete, etc.) devono essere indicate, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all’esterno, le seguenti indicazioni obbligatorie