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Ortofrutta

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Descrizione

Per prodotti ortofrutticoli si intendono i prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco.

L’art. 2 del Regolamento CE 2200/96 (relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli) prevede che i prodotti ortofrutticoli possano essere classificati e quindi disciplinati con norme specifiche all’interno della Comunità Europea: le norme di qualità comunitarie.
I prodotti ortofrutticoli che devono rispettare le norme di qualità comunitarie sono elencati nell'allegato I del Reg. 2200/96.
In particolare:

 

  • ORTAGGI: agli; asparagi; cavolfiori e carciofi; carote; cavoli di bruxelles, cavoli, cappucci e verzotti, sedani a coste, spinaci, cetrioli, cicoria witloof, cipolle, fagiolini, lattughe, indivie ricce e scarole, melanzane e zucchine, pimenti o peperoni dolci, piselli, pomodori, porri, funghi coltivati;
  • FRUTTA: agrumi: arance dolci, limoni, mandarini, compresi satsuma, clementine wilkings e simili, ibridi di agrumi; albicocche, avocadi, ciliegie, cocomeri, fragole, kiwi, mele e pere, meloni, pesche e nettarine, nocciole, noci, prugne uva da tavola.

Le norme di qualità comunitarie si applicano a chiunque esponga per la vendita, consegni o commercializzi all’interno della Comunità i suddetti prodotti.

Per gli altri prodotti ortofrutticoli, fino al momento dell’adozione di nuove norme, continuano ad applicarsi le norme definite a norma dell'articolo 2 del Regolamento CEE n.1035/72.

 

Il Decreto Legislativo n. 306 del 10 dicembre 2002 prevede l'obbligo di rispettare la disciplina comunitaria sui controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli (Regolamento CE 1148/01), stabilendo elevate sanzioni per la violazione delle norme di qualità ed impedimento dei relativi controlli (multe da 550 a 15.500 euro).

 

Indicazioni obbligatorie nel commercio al dettaglio (art.6 del Reg. n.2200/96)

 

Prodotti confezionati
Su ogni imballaggio (sia sulle cassette, sia sulle confezioni di frutta e verdura come vassoi di polistirolo, vaschette, sacchetti a rete, etc.) devono essere indicate, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all’esterno, le seguenti indicazioni obbligatorie

 

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